CORONA VIRUS: COSA DEVO PAGARE E COSA POSSO FARMI RIMBORSARE.
La presenza del Covid19 ha reso molto difficile se non impossibile adempiere ai contratti che avevamo sottoscritto prima della quarantena.
Cosa dobbiamo continuare a pagare e cosa si può, verosimilmente farsi rimborsare o ritardare il pagamento?
Piccola premessa: il presente articolo valga come informativa generale. Ogni caso, tuttavia, è diverso e deve essere valutato con l’ausilio del proprio legale di fiducia.
La regola generale in materia di contratti afferma che, una volta sottoscritto un accordo, sono obbligato tenere fede ai miei impegni.
Anche se il contratto non è più conveniente, se il bene che ho comprato non mi serve più o se ho cambiato idea, sono comunque tenuto a pagarne il prezzo dato che le mie circostanze personali non riguardano la controparte e non riguardano l’ordinamento.
Esistono tuttavia delle eccezioni a questa regola.
Laddove per fatti imprevedebili e imprevenibili io non sia più in grado di adempiere alle mie obbligazioni, l’ordinamento civile offre dei temperamenti per evitare che una prestazione diventi troppo gravosa per una parte contrattuale.
Un esempio di tali eccezioni è rappresentato dall’articolo 1256 c.c. il quale, in tema di impossibilità temporanea e definitiva della prestazione, afferma che “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla“.
Tale principio è rafforzato dalla previsione dell’articolo 1463 c.c. nel quale si ha modo di leggere che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito“.
Il Codice Civile, in buona sostanza, consente alla parte che venga colpita da una causa oggettiva che renda (temporaneamente o definitivamente) impossibile la prestazione, di liberarsi dalla prestazione dovuta o ritardarla sino a quando l’ostacolo verrà eliminato.
Nel caso che ci riguarda, a parere di chi scrive, il corona virus e la derivante quarantena può integrare una fattispecie di impossibilità oggettiva, imprevedibile e imprevenibile.
La parte in un contratto, quindi, avrebbe diritto di domandare alla controparte di posticipare i pagamenti dovuti (laddove si tratti di un contratto prolungato con una impossibilità temporanea) o di rescindere il contratto liberandosi dagli obblighi, in caso il contratto debba essere concluso nel periodo della quarantena.
Per fare degli esempi pratici, avremmo teoricamente diritto ad ottenere il rimborso o la proroga dell’abbonamento in palestra e quello ai mezzi pubblici in quanto non usufruiti.
In merito al canone di locazione, invece, occorre distinguere tra locazioni commerciali e ad uso abitativo.
Quelle commerciali, infatti, alla luce del decreto Cura-Italia (si veda l’art. 65) agli imprenditori è garantito un credito d’imposta del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, per il mese di Marzo del corrente anno, per tutti i beni immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Brutte notizie per il canone di locazione dell’abitazione: si dovrà continuare a corrisponderlo regolarmente (in ragione dell’uso del bene).
Più complessa la situazione dei mutui: il citato decreto Cura-Italia prevede la possibilità di sospensione del mutuo della prima casa per un periodo di 9 mesi totali per tutti i lavoratori, anche tutti gli autonomi e i liberi professionisti se provano di avere avuto una riduzione del fatturato pari al 33% rispetto all’ultimo trimestre dello scorso anno a causa della quarantena (per maggiori approfondimenti si veda art. 54 del decreto).
Come accennato, in ogni caso, prima di prendere qualsiasi decisione occorre consultarsi con il proprio avvocato e commercialista di fiducia, che potranno rispondere al quesito avendo contezza delle circostanze particolari del vostro caso specifico.